Art. 6.
(Disposizioni finali).

      1. Le case da gioco di Venezia, San Remo, Saint-Vincent e Campione d'Italia

 

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sono autorizzate a proseguire l'attività sulla base dei titoli di istituzione in atto alla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni interessate si conformano a quanto disposto dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 1 entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
      2. Agli effetti giuridici e della vigilanza, i locali delle strutture autorizzate allo svolgimento delle attività ai sensi della presente legge sono considerati pubblici.
      3. Alla gestione delle strutture autorizzate allo svolgimento delle attività ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.
      4. I giochi d'azzardo sono esercitati o agevolati sul territorio nazionale esclusivamente ai sensi della presente legge. Le pene previste agli articoli 718, 719 e 720 del codice penale per l'esercizio e per la partecipazione ai giochi d'azzardo non autorizzati ai sensi della presente legge sono raddoppiate.
      5. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.